Di fronte all’aggravarsi della pericolosità del fenomeno e con l’intento di far emergere dal sommerso il reato di usura, nel 1996 il Parlamento ha approvato – anche con il contributo della Consulta Nazionale Antiusura – la Legge n. 108 che ha meglio definito il reato e sancito ufficialmente l’usura come grave crimine sociale, inasprendo le pene per chi lo commette e prevedendo anche gli aiuti diretti alle vittime.
Insieme a interventi di repressione del reato e di controllo del sistema creditizio, la legislazione vigente ha attivato il Fondo di Prevenzione del fenomeno dell’usura e il Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura e delle estorsioni.
Fondo di Prevenzione
Istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo di Prevenzione del fenomeno dell’usura (ripartito tra i Confidi, per il 70%, e le Fondazioni ed Associazioni Antiusura, per il 30%), mette a disposizione delle Fondazioni Antiusura dei contributi da utilizzare per garantire finanziamenti che le banche concedono a singoli e famiglie in difficoltà economica e a rischio di usura.
Le famiglie ed i singoli possono pertanto indirizzarsi alle Fondazioni associate alla Consulta Nazionale Antiusura, riconosciute ed iscritte in un apposito Elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Fondo di Prevenzione si attiva presentando domanda alle Fondazioni che intervengono dopo aver valutato l’intera situazione debitoria e reddituale dei richiedenti a rischio d’usura, constatate la possibilità per loro di venir fuori dal sovraindebitamento e la capacità di rimborsare il finanziamento ottenuto.
Fondo di Solidarietà
Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura istituito presso l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l’occasione di reinserirsi nell’economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
Il ricorso al Fondo di Solidarietà si attua presentando un’apposita istanza al Prefetto ed il prestito viene concesso dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura previo parere positivo del Comitato Tecnico da lui presieduto sul piano di investimento del mutuo e di restituzione dello stesso prestito.
Le Fondazioni Antiusura sono tra le istituzioni in grado di fornire ogni possibile assistenza per l’accesso a tali benefici, da cui sono però escluse le persone fisiche e le famiglie vittime di usura.